Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.
Oltre alla sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fino al 3 aprile
Di seguito una sintesi delle disposizioni del Decreto
MISURE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUSCon Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo italiano ha varato le misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus. Le misure sono efficaci da oggi 3 marzo, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.Più precisamente:- FINO AL 15 MARZO SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le UNIVERSITA’. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie;- SONO SOSPESI I CONGRESSI, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE O CONGRESSUALI SONO RIMANDATE;- SONO SOSPESE LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI DI QUALSIASI NATURA svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;- SONO SOSPESI gli EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono ammessi eventi sportivi, comprese le sedute di allenamento, se effettuate all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; – sono SOSPESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le USCITE DIDATTICHE comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;- l’ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, E’ LIMITATA ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; è fatto DIVIETO agli accompagnatori dei pazienti di PERMANERE NELLE SALE DI ATTESE dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto la MODALITÀ DI LAVORO AGILE può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto INGRESSO IN ITALIA dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, deve COMUNICARE tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta; raccomando a tutte le PERSONE ANZIANE o affette da PATOLOGIE O CON MULTIMORBILITÀ ovvero con stati di IMMUNODEPRESSIONE congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessitàQueste, invece, le norme igieniche da diffondere e rispettare:- lavarsi spesso le mani;- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol al 70%;- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste prsone.E’ raccomandato, inoltre,- a tutte le PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.